Limiti ed errori della legge anti-pedofilia
di Donato Sandro Putignano
Nell’Agosto del 1998 fu licenziata dalle nostre camere la legge 269, una legge nata con l’intento di reprimere il fenomeno della pedofilia e della schiavitù, che in particolar modo ha indirizzato il suo intento punitivo contro quel particolare fenomeno chiamato pedofilia on line. Nella particolare severità con cui il legislatore ha colpito questo fenomeno può riscontrarsi da un lato l’emozione suscitata da fatti di cronaca, che ha accresciuto, nel caso ce ne fosse stato bisogno, l’intento di reprimere duramente le conseguenze delittuose di tale parafilia, dall’altro la paura suscitata da quel mondo ancora oscuro che è Internet, ignoto ai più fra gli scranni del Parlamento.
Nell’applicazione di tale legge sono iniziate sempre più numerose in tutta Italia le indagini realizzate da reparti specializzati della Polizia giudiziaria, come la Polizia postale e delle telecomunicazioni, che hanno portato in questi anni a migliaia di arresti, di cui la maggior parte per il reato di diffusione su Internet di immagini pedopornografiche.
Molte di queste indagini sono state realizzate con la tecnica dell’inserimento dei c.d. agenti provocatori all’interno di canali di comunicazione virtuale, di cui è sempre più piena la Rete. Gli agenti provocatori sono agenti della Polizia giudiziaria che fingono di essere adulti interessati allo scambio di immagini pedopornografiche, o addirittura bambini o giovani adolescenti interessati ad amicizie col mondo degli adulti, per scoprire e far venire allo scoperto i “pedofili” macchiatisi dei reati sanzionati da tale legge.
Un primo immediato appunto che si può rivolgere alla Legge 269/98 consiste nell’ aver ulteriormente contribuito a creare confusione in quel delicatissimo tema che è la pedofilia. Si tende oggi in maniera grossolana a definire pedofili, soggetti che, scientificamente parlando, così non possono essere chiamati. La pedofilia è un particolare tipo di parafilia attentamente studiata in psicologia, e pedofili possono essere chiamati solo soggetti in cui si riscontrano determinate turbe psichiche che presentano la loro sintomatologia, non solo nell’attrazione fisica verso persone in età infantile o pre-adolescenziale, ma anche in tutta una lunga serie di altri fenomeni quali difficoltà relazionali, scarso adattamento al mondo adulto, aggressività ed altri. Tenuto conto di questo, appare un grave errore quello commesso nei media, e purtroppo anche in ambienti giudiziari, cioè il definire come pedofilo, il ragazzo adolescente che ha utilizzato una immagine definibile come pedopornografica, come merce di scambio per arrivare ad ottenere da quella piccola “comunità virtuale” di cui fa parte, altri tipi di immagini o di file.
Altro elemento negativo derivante dall’applicazione della legge in esame consiste nella facile e immediata predisposizione di misure cautelari sia reali che personali, disposte dall’autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti indagati per tali reati. Per quanto riguarda l’applicazione di misure cautelari di carattere personale, hanno ormai cadenza settimanale le notizie di decine di arresti eseguiti dalla Polizia giudiziaria nei confronti di cittadini di ogni classe sociale e di tutte le età. Il numero impressionante di questi arresti, accolti spesso da una liberatoria approvazione da parte dell’opinione pubblica, mostrano il loro lato drammatico solo qualche mese dopo, quando, di fronte all’autorità giudiziaria, solo qualche unità di queste centinaia di arresti viene confermata, e le sofferenze e le ripercussioni sulle vite pubbliche e private dei soggetti sottoposti ad una restrizione della propria libertà, poi ritenuta ingiustificata, vengono ritenute semplicemente giustificate da un generico e vago dovere d’indagine.
Un particolare discorso merita poi l’applicazione delle misure cautelari di natura reale, discorso che in realtà va esteso a tutte le indagini riguardanti crimini informatici. E’ purtroppo usuale assistere a sequestri generici e inutili effettuati da agenti della Polizia giudiziaria mancanti di una sufficiente cultura informatica. Per ottenere tutte le prove necessarie per portare avanti un’indagine è più che sufficiente una semplice copia del disco fisso del computer, invece si assiste a sequestri generici di ogni cosa possa in qualche modo ricordare un computer, schermi, tastiere, cavi, e per quanto possa sembrare assurdo qualche indagato si è visto sequestrare anche il mouse con l’annesso tappetino.
Questa grossolana applicazione delle misure cautelari reali comporta chiaramente gravi danni all’ indagato che vanno ben al di là degli obblighi ai quali è sottoposto in base ai dettami del codice. Si pensi a chi utilizza il computer per lavoro o anche solo come principale mezzo di comunicazione, sorge in questo caso un ingente danno, anche economico, che non potrà trovare alcun tipo di risarcimento e che verrà semplicemente a sommarsi agli altri sopracitati danni arrecati all’ indagato da questo tipo di indagini.
Un altro sgradevole effetto dato dalla imprecisa e troppo frettolosa redazione di tale legge consiste nella criminalizzazione dei gestori dei servizi Internet e dei servizi postali, si ipotizza nei confronti di questi soggetti una sorta di responsabilità oggettiva per quello che transita nella rete telematica o in quella postale. L’art. 3 della legge in questione prevede che : “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni”.
A differenza del comma seguente a quello citato e all’art. 4, dove le azioni della detenzione o della cessione del materiale pedopornografico, vengono accompagnate dall’aggettivo “consapevolmente”, nel punto in questione invece tale aggettivo viene omesso determinando così una sorta di responsabilità oggettiva di coloro che anche inconsapevolmente distribuiscono il materiale pornografico. Tale appunto è stato sollevato anche dal senatore Semenzato del Gruppo parlamentare Verdi-l’Ulivo che ha avanzato una proposta di legge contenente correzioni alla legge 269/98 a tutela dei gestori di servizi Internet e dei gestori di servizi postali nell’ambito della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale.
Il vero e principale problema che suscita questa legge consiste nella enorme sproporzione fra i danni arrecati alle migliaia di indagati, divisi fra utenti della Rete e operatori Internet, e purtroppo il bassissimo volume di effetti positivi che questa legge ha fino ad ora prodotto, soprattutto nei confronti di coloro che sarebbero dovuti essere i diretti beneficiari, ovvero i bambini. Numerose ricerche statistiche mostrano come, oggi, il 90% delle violenze e degli abusi sui minori avviene fra le mura domestiche, e del restante 10% la stragrande maggioranza avviene nell’orbita di amici e conoscenti. L’impressione è che istituzioni, opinione pubblica , mass media, forze di Polizia e autorità giudiziarie abbiano rivolto tutte le loro attenzioni su una piccola parte dell’enorme tragedia pedofilia, tratti in inganno dal fatto che questa piccola parte risulta essere sicuramente la più appariscente, la più visibile e anche, a torto, la più spaventosa. Tutto questo comporta che il lavoro onesto e continuo di chi cerca, anche applicando alla lettera tale legge, di debellare la pedofilia, risulta essere vano, in quanto molto probabilmente le centinaia di arresti fatti ogni anno non vengono neanche minimamente compensati da un numero di bambini salvati da questo orrore, dato che nelle case, nei quartieri, nelle periferie più disagiate delle nostre città, violenze e abusi sui minori continuano come sempre.
Per cercare di risolvere il problema pedofilia sicuramente non bastano correzioni a questa legge, occorre un più attento e competente studio sulle radici del fenomeno, con la costruzione di una rete capillare di sostegno e di diffusione di una cultura del rispetto del valore dei bambini, su una base quanto più locale possibile. Tuttavia delle riforme alla Legge 269/98 possono iniziare a porre fine a diversi problemi, occorre definire con attenzione cosa si intende per materiale pedopornografico, fornire gli agenti di Polizia giudiziaria degli strumenti necessari per capire quando ci si trova di fronte veramente a uno sfruttatore di minori, evitando di perdere giorni di lavoro inutile inseguendo il classico adolescente irresponsabile che stupidamente cade in uno dei tanti tranelli in cui si può cadere con un uso poco attento di Internet.
Qualche rimedio inizia a porsi, da una parte la Microsoft ha creato una maschera telematica, un vero e proprio filtro anti-pedofili da agganciare ai portali per avvisare i navigatori Internet sui rischi che corrono se entrano in siti di porno-pedofilia, ed è recente la notizia di un grande studio scientifico volto a raggiungere la certezza o quanto meno un’alta probabilità circa la determinazione dell’età dei soggetti ripresi in immagini di carattere pornografico.
Come si può vedere anche da quest’ultima notizia, la tecnologia può apportare degli enormi vantaggi nella lotta alla pedofilia, e uno sguardo razionale della stessa Internet mostra come la stessa offre e può offrire un notevole aiuto a chi in questa lotta è impegnato, a partire dalle famiglie delle vittime, che possono trovare in questa un punto di incontro, alle istituzioni che possono sfruttare proprio la diffusione dei mezzi informatici per attuare un’ingente opera educativa.