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presentazione

Diritto Comunitario

diritto comunitario

Esso costituisce un nuovo ordinamento giuridico, fonte diretta e primaria di diritti ed obblighi, che vede come destinatari non solo gli Stati membri ma anche i singoli, persone fisiche e giuridiche.

La legislazione comunitaria oggi delinea e circoscrive l’oggetto ed il dettato delle leggi nazionali in numerosi settori quali: il diritto della concorrenza, la politica agricola comune, la proprietà intellettuale, gli aiuti di Stato, l’occupazione, la politica sociale, la cooperazione doganale, la protezione dei consumatori e dell’ambiente, visti, asilo, immigrazione, libera circolazione delle persone, libera prestazione dei servizi, parità di trattamento uomo donna, telecomunicazioni etc;pertanto la conoscenza e l’interpretazione della normativa comunitaria risultano essenziali per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti le singole fattispecie concrete.Il nostro studio, in tale settore, si avvale altresì della collaborazione dello studio legale Donà Viscardini – www.dovislex.com – di Padova (con sedi in Padova, Bruxelles e Berlino), specializzato in diritto della Comunità Europea da oltre un ventennio.

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domande frequenti

FAQ

La Corte di giustizia ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie competenti.

Per costruire l’Europa, gli Stati (attualmente 15) hanno concluso fra di loro dei trattati con cui hanno istituito le Comunità europee, in seguito l’Unione europea, dotate di istituzioni che adottano norme giuridiche in
determinati settori. Le Comunità producono così le loro proprie norme giuridiche, le loro leggi.
Per fare rispettare la legge, per farla comprendere ed applicare allo stesso modo in tutti gli Stati membri, è necessario un organo giurisdizionale. Questo organo giurisdizionale è la Corte di giustizia delle Comunità
europee. Lo è anche il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, creato nel 1989 e affiancato alla Corte, in particolare per alleviare il carico di lavoro di quest’ultima. In altre parole, la Corte ed il Tribunale costituiscono, insieme ai giudici nazionali, il potere giurisdizionale dell’Europa comunitaria.

II diritto comunitario riguarda direttamente i cittadini e le varie attività che essi svolgono. Moltissime norme del diritto nazionale hanno la loro origine nel diritto comunitario, si tratti della normativa sul lavoro, l’ambiente, la tutela dei consumatori, la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi o altre.
Inoltre, il diritto nazionale deve rispettare il diritto comunitario, che si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
La Corte di giustizia, interpretando questo diritto e facendolo rispettare, è quindi portata a tenere in considerazione le preoccupazioni dei cittadini, in vari aspetti della loro vita quotidiana.

II cittadino può accedere alla Corte o al Tribunale attraverso due meccanismi, uno indiretto l’altro diretto.
Questa possibilità esiste innanzitutto quando una causa è trattata da un tribunale nazionale. Di fronte ad un problema giuridico riguardante il diritto comunitario, il giudice nazionale adito può sospendere il procedimento e introdurre un rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di giustizia di dare un’interpretazione o di controllare la legittimità di una norma comunitaria. II cittadino potrà allora accedere alla Corte tramite questa procedura (cfr. domanda n. 6).
II cittadino può altresì contestare direttamente, dinanzi al Tribunale di primo grado, una decisione adottata da un’istituzione comunitaria. Per far ciò, è necessario che egli sia il destinatario della decisione (ossia che questa gli sia indirizzata), oppure che egli sia direttamente ed individualmente interessato da questo atto. Al contrario, un privato non può introdurre un ricorso contro un’altra persona (fisica o giuridica) o contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado.

Nel contesto di un rinvio pregiudiziale, spetta al giudice che ha effettuato il rinvio statuire in merito alle spese della controversia nazionale, secondo le norme in vigore nello Stato. II procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado è gratuito. Infatti, né alla Corte né al Tribunale sono dovute tasse o diritti. I costi dell’avvocato invece non sono a carico della Corte. Una parte in stato di indigenza può peraltro richiedere il beneficio del gratuito patrocinio.

Il diritto comunitario è integrato ai sistemi giuridici nazionali. Di conseguenza, è possibile che una controversia dinanzi ad un tribunale nazionale si riferisca a delle norme comunitarie. II giudice nazionale può quindi essere indotto ad applicare e ad interpretare una o più norme comunitarie. In particolare, egli deve disapplicare una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Può poi accadere che l’interpretazione del diritto comunitario sia complessa o che il giudice nazionale abbia dei dubbi circa la legittimità di atti adottati da istituzioni comunitarie. In questo caso, il giudice nazionale può effettuare un rinvio pregiudiziale e chiedere alla Corte di giustizia di dare un’interpretazione della norma comunitaria controversa o di pronunciarsi sulla validità di un atto
comunitario. Ciò significa che il giudice nazionale sospende la causa che gli è stata sottoposta, nell’attesa dell’interpretazione o della decisione sulla validità che adotterà la Corte di giustizia. È nel contesto di questo tipo
di procedimento che i cittadini hanno I’occasione di manifestare, attraverso i loro avvocati o i loro difensori, il loro punto di vista dinanzi alla Corte. Viceversa, la Corte di giustizia non risolve la controversia nazionale. Essa fornisce unicamente un’interpretazione o si pronuncia sulla validità di un atto comunitario.

– Ricorsi per inadempimento (Commissione contro uno Stato membro, o Stato membro contro un altro Stato membro):

– Ricorsi di annullamento(sindacato di legittimità degli atti comunitari)

– Ricorsi per carenza(contro il Parlamento, il Consiglio o la Commissione)

– Ricorsi per risarcimento danni(contro le istituzioni comunitarie o i loro agenti)

– Domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine all’interpretazione o alla validità delle norme comunitarie (su rinvio dei giudici nazionali)

– Impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale di primo grado